Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding land invasion case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Francesco Spina and Dorotea Baccini inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellants argued for a re-evaluation of evidence regarding land invasion, but the court found their arguments generic and unrelated to the specific factual errors of the lower court. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must demonstrate specific legal violations or factual errors; generic arguments seeking re-evaluation of evidence or alternative fact-finding without pinpointing precise judicial mistakes render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINA FRANCESCO nato a CATANIA il 09/12/1953 BACCINI DOROTEA nato a CATANIA il 24/12/1951 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Francesco Spina e Baccini Dorotea, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge e ki (I vit..° cortezza della motivazione postq a base del giudizio di responsabilità in ordine alla fattispecie di invasione di terreni o edifici è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, la mancanza di specificità del motivo deve apprezzarsi non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede; peraltro, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale Il reato di invasione deve, du7lue, ritenersi configurabile ogniqualvolta si occupa un immobile sine titulo e cvfie a tale riguardo devono considerarsi anche le condotte di chi subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore ovvero di chi occupa l'immobile a titolo di mera cortesia o ancora, come nel caso oggetto di scrutinio, in virtù di un rapporto di parentela con l'originario e legittimo assegnatario.
La conseguente "occupazione" deve ritenersi, pertanto, l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 - 01); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensor