Court dismisses appeals regarding continued offense sentencing increases as reasoning was legally sound and proportionate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Luigi Viviano and Simone Magri inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for a violation of law and flawed reasoning concerning the penalty increase for continued offenses, but the court found their claims manifestly unfounded. The judges of the lower court correctly applied the rule requiring distinct calculation and motivation for each satellite offense's penalty increase, ensuring proportionality without material cumulation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; In cases of continued offenses, the judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense, ensuring proportionality and avoiding material cumulation of sentences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIVIANO LUIGI nato a RAGUSA il 30/03/1997 MAGRI' SIMONE nato a VITTORIA il 14/10/1999 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Luigi Viviano e Simone Magri', ritenuto che il motivo di ricorso di Luigi Viviano e Simone Magri che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione &rulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. 2, n. 18944 del 22/3/2017, Rv. 270361;
Sez. 3, n. 44931 del 2/12/2017, Rv. 271787); che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto, si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno ritenuto che l'aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati deve considerarsi congruo in relazione alla non lieve entità e lesività della condotta estorsiva con particolare intensità del dolo; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 obEpos\TATA c 93 h