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Ordinanza — n. 4971/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and failure to raise penalty issues at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4971/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Biagio Monne and Giuseppe Ghiani inadmissible. The court found that Monne's arguments lacked concrete specificity regarding evidence evaluation and failed to raise the issue of increased penalties at the appeal stage, violating procedural requirements. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if grounds are not specifically raised at the appeal stage or lack concrete specificity regarding factual re-evaluation.

Parole chiave

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lack of specific grounds failure to raise at appeal procedural inadmissibility penalty aggravating circumstances court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONNE BIAGIO nato a NUORO il 10/01/1992 GHIANI GIUSEPPE nato a NUORO il 07/12/1991 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Biagio Monne e Giuseppe Ghiani, ritenuto che il primo motivo di ricorso di Biagio Monne che contesta il vizio di motivazione in relazione alla presenza e partecipazione alla rapina in ordine alla dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedono in particolare le pag. 19 e 20 ove i giudici del merito hanno chiarito gli elementi addotti in ordine al riconoscimento del ricorrente effettuato sia dagli operanti di PG in seguito alla analisi del frame di immagini, sia il riconoscimento effettuato dai testimoni); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Biagio Monne che contesta l'omessa motivazione in relazione all'aumento di pena per le contestate aggravanti non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 15 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Giuseppe Ghani che contesta il vizio di motivazione in relazione agli aumenti di pena previsti per le contestate circostanze aggravanti non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc.pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 9-11 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere ,