Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4969/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4969/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gianluca Rizzitelli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds against the lower court's decision on criminal liability were too generic, merely repeating arguments already rejected by the appellate judge. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific legal arguments and consisted only of factual complaints, which are not permitted in a legality review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely express factual complaints without specific legal arguments, as such complaints do not constitute a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal generic grounds factual complaints legality review c.p.p. article 591 tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZITELLI GIANLUCA nato a ROMA il 06/02/1981 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianluca Rizzitelli, ritenuto che il motivo di ricorso con il qualé'èontesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente è del tutto generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; peraltro, il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente