Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and failure to argue against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Passaretti Sean and Burini Daniel inadmissible and ordered them to pay court costs. The applicants failed to provide specific arguments distinguishing their claims from those already rejected in the appellate court, resulting in mere repetitions of factual complaints. Consequently, the court ruled that the appeals lacked the necessary specificity required for admissibility under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and argumentative; mere repetitions of facts or dogmatisms already rejected in lower courts render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASSERETTI SEAN nato a UDINE il 21/02/2001 BURINI DANIEL nato a LATISANA il 15/12/1997 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Passaretti Sean e Burini Daniel, ritenuto che il primo motivo di ricorso di Passaretti che contesta l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente e del contenuto autoaccusatorio è manifestamente infondato in quanto nulla allega, neppure in appello; invero, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attività processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano (Sez. 2, n. 672, del 23/01/1998, dep. 1999, Rv. 212767); ritenuto che il primo motivo di ricorso nella parte in cui contesta la corretta qualificazione giuridica del fatto non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e reiterative dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen.
è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato una concreta tempestiva volontà di riparazione del reato al fine del riconoscimento dell'attenuante in esame; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Burini Daniel che contesta la violazione di legge in relazione alla concessione della pena sostitutiva alla pena detentiva è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del divieto normativo che non sconta manifeste irragionevolezze, bensì prendendo atto della condizione ostativa indicata all'art. 59, lett.
d) della I. 689/1981; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata assunzione di una prova decisiva, nella specie l'assunzione della dichiarazione della persona offesa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, la Corte di merito 5 e 6 della sentenza impugnata indica i plurimi elementi in forza dei quali le dichiarazioni rese dall'Amoroso erano tali da rendere assolutamente chiare le modalità della dazione dei beni e del denaro (entrambe le volte avvenute con l'utilizzo di una pistola); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il C