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Ordinanza — n. 4966/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4966/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4966/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONGIU GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 20/03/1989 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Giuseppe Marongiu, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero dalla lettura delle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata risulta che la Corte d'appello ha ritenuto sulla base di plurimi elementi anche esterni alla denuncia della persona offesa sussistere il delitto presupposto; peraltro i giudici del merito hanno chiarito che il ricorrente era stato sorpreso a caricare gli attrezzi e gli pneumatici nella macchina guidata da Pilloni quando si trovavano nelle vicinanze del magazzino aggiungendo che le cose erano nascoste nella vegetazione da dove erano state - alla luce della distanza in cui si trovava l'autovettura - recuperate dal ricorrente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONGIU GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 20/03/1989 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Giuseppe Marongiu, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero dalla lettura delle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata risulta che la Corte d'appello ha ritenuto sulla base di plurimi elementi anche esterni alla denuncia della persona offesa sussistere il delitto presupposto; peraltro i giudici del merito hanno chiarito che il ricorrente era stato sorpreso a caricare gli attrezzi e gli pneumatici nella macchina guidata da Pilloni quando si trovavano nelle vicinanze del magazzino aggiungendo che le cose erano nascoste nella vegetazione da dove erano state - alla luce della distanza in cui si trovava l'autovettura - recuperate dal ricorrente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sanzione disciplinare ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative carcerazione cautelativa disobbedienza alla decisione dell'autorità inadempimento reiterato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONGIU GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 20/03/1989 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Marongiu, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero dalla lettura delle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata risulta che la Corte d'appello ha ritenuto sulla base di plurimi elementi anche esterni alla denuncia della persona offesa sussistere il delitto presupposto; peraltro i giudici del merito hanno chiarito che il ricorrente era stato sorpreso a caricare gli attrezzi e gli pneumatici nella macchina guidata da Pilloni quando si trovavano nelle vicinanze del magazzino aggiungendo che le cose erano nascoste nella vegetazione da dove erano state - alla luce della distanza in cui si trovava l'autovettura - recuperate dal ricorrente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore La Presid