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Ordinanza — n. 4964/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds under Art. 591 c.p.p. due to lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Vincitore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for an erroneous application of criminal procedure law regarding the conviction's motivation, but the court found his grounds generic and repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific reasons distinct from those previously discussed, violating the requirement for precise legal arguments under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat reasons already rejected by the court of appeal, lacking specific correlation with the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility under art 591 repetitive arguments lack of specificity criminal procedure code prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Giuseppe Vincitore, ritenuto che il motivo di ricorso che deduce l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCITORE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 29/12/1993 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Vincitore, ritenuto che il motivo di ricorso che deduce l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; peraltro, la Corte d'appello a 5 della sentenza impugnata dà conto dei convergenti elementi in forza dei quali si è giunti all'affermazione della colpevolezza dell'imputato, anche sulla scorta della pregnanza sia del riconoscimento operato in sede di incidente probatorio che di individuazione, alla luce anche dell'ulteriore logico elemento confermativo costituito dal fatto che la polizia di Terni lo avesse fermato per fatti analoghi nello stesso periodo di tempo; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.