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Ordinanza — n. 4963/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding recidivism and continued offense sentencing increases as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Daniele Misuraca and Daniele De Angelis inadmissible. The appellants argued for the exclusion of recidivism and contested the calculation of penalty increases for continued offenses. The court ruled these claims unfounded, citing established case law requiring distinct motivation for each satellite crime's penalty increase to ensure proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 62 cod. pen.; Art. 63 cod. pen.: Appeals challenging the application of recidivism rules or the specific calculation of penalty increases for continued offenses are inadmissible if the lower court correctly applied the principle of distinct motivation for each satellite crime to verify proportionality and avoid material cumulation.

Parole chiave

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continued offenses recidivism exclusion penalty proportionality distinct motivation material cumulation of sentences inadmissible appeals satellite crimes reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 cod. pen.
Art. 63 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017
Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MISURACA DANIELE nato a ROMA11 18/03/1976 DE ANGELIS DANIELE nato a ROMA il 04/11/1984 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Daniele Misuraca e Daniele De Angelis, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato in quanto attiene ad uno status del colpevole e dunque opera su un piano differente dalla continuazione che inerisce alla rappresentazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen, e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. 2, n. 18944 del 22/3/2017, Rv. 270361;

Sez. 3, n. 44931 del 2/12/2017, Rv. 271787); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 stensoreDEPOSITR