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Ordinanza — n. 4962/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and inadmissibility of generic mitigation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the first ground and the inadmissibility of the second ground regarding generic mitigation. The appellant argued against the lower court's reasoning on financial responsibility and sentencing leniency, but the court found the arguments too general and failed to identify specific factual distortions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs, fines, and the civil party's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity by merely prefiguring a re-evaluation of evidence or facts without identifying specific procedural distortions, and generic mitigation claims are inadmissible in cassation if the lower court's reasoning is not illogical.

Parole chiave

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lack of specific grounds generic mitigation inadmissibility cassation appeal rejection procedural specificity legal costs allocation riduzione delle spese giudiziarie procedimenti e rimedi accessori prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMEI MARINA nata a FROSINONE il 06/06/1985 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marina Tornei, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che invero i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive mosse con l'atto di appello chiarendo che il rendiconto giornaliero di cassa spettava a colei che l'aveva gestita ed utilizzata e non solo da Cristina Emanuele; peraltro, la perdurante sistematicità delle condotte e il consistente importo sia giornaliero sia complessivo rilevano quali elementi di fatto che rendono logica la conclusione raggiunta dai giudici d'appello nell'escludere la tesi prospettata dalla difesa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269);rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenuta dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo tenendo conto della memoria e della nota spese presentata per il presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Monet s.r.l. nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere e