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Ordinanza — n. 4961/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls to the trial court under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Franco Piccolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing rationale, arguing it lacked legal correctness, but the court found this ground prohibited in final review proceedings. The court affirmed that determining the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains within the discretionary power of the trial judge under the Italian Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge and cannot be reviewed for correctness in a final appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion Italian Penal Code final review proceedings trial court authority finzione di notifica postale corretta notificazione notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO FRANCO ( CUI 01EFPD1 ) nato a ROMA il 04/06/1974 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Franco Piccolo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che invero la Corte d'appello ha disatteso, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, il rilievo che la difesa, sia a fini sanzionatori che circostanziali, attribuisce alle condizioni personali del ricorrente, stante la presenza di pregnanti indici di disvalore non affatto recessivi, quali le gravi modalità della condotta e l'elevata pericolosità sociale dell'imputato, per come indicato a pag. 4 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente