Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giancarlo Casani's appeal against the Appellate Court's sentencing decision inadmissible. Casani argued the sentence was excessive and that generic mitigating circumstances were wrongly denied, while the state contended the lower court properly exercised discretion based on the defendant's personality and repeated offenses. The court ruled that sentencing discretion falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code and that generic mitigating circumstances do not require consideration of every favorable element, only decisive ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, Art. 133 cod. pen.; The sentencing judge's discretion regarding the severity of the penalty and the application of generic mitigating circumstances is broad, requiring only a reference to decisive elements rather than an exhaustive review of all facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASANI GIANCARLO nato a ROMA il 20/06/1968 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giancarlo Casani, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); invero, la Corte d'appello ha ritenuto che l'entità del danno, la reiterazione nel tempo delle condotte distrattive, sintomatica di particolare intensità del dolo, unitamente alla personalità dell'imputato giustificano lo scostamento dal minimo edittale e la mancata concessione delle attenuanti generiche; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 202