Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning without new legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Renzo Marchioro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for embezzlement and the denial of mitigating circumstances, arguing procedural errors and lack of specific intent. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing substantive legal analysis or new facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely a pedissequous repetition of arguments already rejected by the lower court, failing to perform the critical function of a reasoned legal critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIORO RENZO nato a LATINA il 22/02/1976 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Renzo Marchioro, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al delitto di appropriazione indebita sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero la Corte d'appello con corretti argomenti logici e giuridici ha ritenuto che il dolo specifico, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, sia inferibile alla condotta dell'imputato in quanto egli non solo non ha restituito il veicolo ma non è stato più rintracciato neanche telefonicamente al numero fornito, peraltro il veicolo è stato trasferito all'estero e ritrovato al momento del sequestro senza targhe; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza alla contestata aggravante è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; invero, la Corte d'appello ritiene la pena comunque congrua e lo spiega facendo riferimento a indici di disvalore che sono logicamente e motivatamente espressivi di un rigetto implicito delle generiche con giudizio di prevalenza; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre