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Ordinanza — n. 4958/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against a criminal sentence for theft, citing inadmissible factual arguments and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Simone Cerquiglini and Veronica Franceschini inadmissible and ordered them to pay court costs. The court rejected the argument that the theft was attempted, ruling it based on impermissible factual criticism rather than legal error. Furthermore, the court found the request for a lesser penalty unfounded due to the clear evidence of high intent and disvaluable circumstances already established in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on factual re-evaluation or requests for sentencing mitigation are inadmissible when the lower court's reasoning logically excludes the alleged legal qualification or reduction of penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual criticism attempted theft sentencing mitigation Cassazione Roma carenza di urgenza istanza di ricusazione tardiva violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 91 disp. att. cod. proc. pen.
art. 91 disp. att. cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERQUIGLINI SIMONE ( CUI 037R6BD ) nato a FOLIGNO il 22/10/1984 FRANCESCHINI VERONICA ( CUI 04E91B4 ) nata_a ROMA il 01/07/1992 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Simone Cerquiglini e Veronica Franceschini, ritenuto che il motivo di ricorso gge con cui si deduce la diversa qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi secondo la difesa all'ipotesi del furto (tentato) è inammissibile poiché si fonda su censure di fatto non consentite in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego della diminuente della lieve entità del fatto è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha indicato a pag. 7 della motivazione un complesso di elementi di disvalore attinenti sia alle modalità del fatto che al movente che ì ancora iall'intensità del dolo che risultano logicamente ostativi all'invocata diminuzione di pena; rilevato che nulla di decisivo aggiunge l'istanza difensiva del 12/12/2024 con cui si è chiesta l'assegnazione del ricorso alla Sezione ordinaria, e tanto a prescindere dalla tardività della memoria (non essendo stati rispettati i cinque giorni liberi rispetto all'udienza); rilevato che non pertiene alla competenza della Corte di legittimità provvedere sull'istanza con cui l'imputata Franceschini Veronica in data 26/11/2024 ha chiesto di essere autorizzata ad allontanarsi per ragioni di salute della figlia dal domicilio cautelare, trattandosi di attribuzione spettante ex art. 91 disp. att. cod. proc. pen. al giudice del merito che ha emesso il provvedimento impugnato; che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensace IN C, MqeFIA_ERIA La Presidente -