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Ordinanza — n. 4957/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and incorrect prescription period calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Cristina Ionni inadmissible due to a lack of concrete specificity in its arguments. The appellant challenged the lower court's evaluation of evidence and the application of the prescription period for theft, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected these claims because the appeal failed to identify specific errors and incorrectly applied the standard prescription term while ignoring statutory interruptions and recidiva that extended the period.

Regesto Legislator

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Art. 646 c.p.; Art. 157, 160, 161 cod. pen.: The appeal must identify specific and decisive misinterpretations of procedural facts; generic challenges to evidence evaluation or incorrect application of prescription periods without pinpointing exact errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity prescription period theft crime statutory interruption recidiva inadmissible appeal Cassazione Rome eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 646 c.p.
Art. 157 cod. pen.
(la cui consumazione è indicata al novembre 2017) è manifestamente infondato, in quanto adduce quale termine di prescrizione quello di anni sei che, invece, corrisponde al termine ordinario ex art. 157 cod. pen. e non a quello massimo di anni sette e mesi sei ex artt.
Art. 160 cod. pen.
pen., in presenza di plurimi atti interruttivi ex art. 160 cod.
Art. 161 ult. comma cod. pen.
art. 646 c.p
art. 157 cod. pen
(la cui consumazione è indicata al novembre 2017) è manifestamente infondato, in quanto adduce quale termine di prescrizione quello di anni sei che, invece, corrisponde al termine ordinario ex art. 157 cod. pen.
art. 160 cod. pen
pen., in presenza di plurimi atti interruttivi ex art. 160 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IONNI CRISTINA nata a ROMA il 19/06/1967 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristina Ionni, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'errata valutazione del materiale probatorio, l'inutilizzabilità della documentazione contabile e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, ma anche per la sua mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; invero il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 646 c.p. (la cui consumazione è indicata al novembre 2017) è manifestamente infondato, in quanto adduce quale termine di prescrizione quello di anni sei che, invece, corrisponde al termine ordinario ex art. 157 cod. pen. e non a quello massimo di anni sette e mesi sei ex artt. 157 e 161, ult. comma cod. pen., in presenza di plurimi atti interruttivi ex art. 160 cod. pen., stabilito per il delitto di appropriazione indebita; inoltre, non tiene conto della ritenuta recidiva reiterata e specifica in forza della quale il termine di prescrizione è financo maggiore; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 n, DEPOSITATA Il Con glier-e- CANC -L,ERIA La Presidente