Italian Court dismisses appeal claiming robbery mitigation error, upholding lower court's denial of special leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Khaled Khamassi inadmissible regarding a claim of legal error in denying special leniency for robbery. The appellant argued the lower court erred in rejecting the mitigation under Article 62, Section 4 of the Penal Code, but the Court found the first instance judgment's reasoning sound and free from logical flaws. Consequently, the Court ruled that the denial was correct because the violence inflicted on the victim's neck and the overall harm outweighed the low monetary value of the stolen item, making the special leniency inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The Court of Cassation holds that special leniency for robbery requires a comprehensive assessment of both the low economic value of stolen goods and the severe physical and moral harm inflicted on the victim, reserving the final judgment on this complex evaluation to the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAMASSI KHALED (CUI 06G8S40) nato il 07/08/1987 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Khaled Khamassi, ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione dell'ingiusto profitto.
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 — 01); peraltro, i giudici del merito a pag. 6 della sentenza impugnata nell'escludere l'attenuante, con motivazione congrua e priva di illogicità, hanno correttamente ritenuto che le complessive modalità del fatto sia sotto il profilo dell'oggettivo valore economico del bene sottratto, sia dalle particolari modalità di estrinsecazione della condotta (la persona offesa veniva afferrata al collo) portano senz'altro ad escludere l'applicazione dell'invocata attenuante; rilevato che, nulla aggiungendo le conclusioni della difesa in data 30/10/2024, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i