Italian Court dismisses appeal on robbery sentencing as base penalty calculation and general mitigating circumstances were legally correct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Costantini's appeal inadmissible regarding his conviction for aggravated robbery. The appellant challenged the base sentence calculation and the denial of general mitigating circumstances, arguing legal violations. The court found these arguments manifestly unfounded because the lower court correctly applied the statutory prohibition on granting general mitigation in this context and determined the sentence was congruent with the crime's gravity and the defendant's prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 comma 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies the statutory prohibition on granting general mitigating circumstances and determines a base penalty that is congruent with the gravity of the offense and the defendant's criminal history.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI GIUSEPPE nato a APRILIA il 21/02/1984 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Costantini, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al calcolo della pena base per il reato più grave - rapina aggravata - è manifestamente infondato in quanto come chiarito dalla Corte d'appello a pagina 2 della sentenza impugnata la pena deve ritenersi congrua stante la gravità del fatto commesso (rapina in banca mediante l'utilizzo di un taglierino) e i precedenti penali anche specifici annoverati dal ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato stante il divieto previsto all'art. 69, comma 4, cod. pen., per come correttamente individuato dai giudici del merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore La Presidente