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Ordinanza — n. 4952/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing discretion and generic mitigating circumstances under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's sentencing decision. The appellant argued against the punitive measure and the denial of generic mitigating circumstances, but the Court found the appeal manifestly unfounded. The decision rests on the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge and that generic mitigating factors are not recognized when similar conduct occurred recently.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The trial judge possesses discretion in sentencing and may deny generic mitigating circumstances if similar conduct occurred recently, provided the reasoning references decisive elements without requiring an exhaustive analysis of all arguments.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances penal code provisions appeal inadmissibility similar conduct recency circostanze attenuanti assenza di caso di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOIKO SCIADAUIL nato a VENEZIA il 02/09/1994 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sciadauil Stoiko, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la misura del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 1 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); invero, la Corte d'appello ha ritenuto che la realizzazione di una condotta analoga a quella per la quale si procede a soli due anni di distanza porta a ritenere non riconoscibili le invocate circostanze attenuanti generiche; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigli re ensore La