Appeal dismissed due to lack of concrete interest after presidential pardon granted before appeal filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe military surveillance court declared the appeal inadmissible because the petitioner's interest had vanished following a presidential pardon that granted full amnesty and release. Although the petitioner argued he needed a decision to claim damages for detention costs, the court found this interest merely hypothetical and not concrete. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the petitioner lacks a concrete, immediate, and actual interest in obtaining a decision, particularly when a favorable outcome (such as a pardon) has already occurred prior to the appeal, rendering any potential civil claim for damages purely hypothetical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDOLFI LIVIO ANTONIO nato a FOGGIA il 08/10/1979 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del TRIB.SORV.MILITARE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 12 settembre 2024 il Tribuhale militare di sorveglianza di Roma ha dichiarato non luogo a provvedere nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza della Corte di cassazione n. 22951/2024, con cui la Corte aveva annullato l'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova prima concesso a Livio Antonio Pandolfi, limitatamente al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare da lui avanzata in via subordinata. Il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta concessione della grazia presidenziale per i reati da lui commessi, con conseguente condono integrale della pena e scarcerazione dell'istante, ed ha ritenuto essere sopravvenuta la carenza di interesse al giudizio di rinvio, essendo venuto meno un interesse concreto ed attuale alla valutazione di concedibilità della detenzione domiciliare, anche con riferimento alla possibilità di revoca di diritto della grazia in caso di nuova condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso entro cinque anni, trattandosi di ipotesi futura e solo eventuale.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Livio Antonio Pandolfi, a mezzo del difensore avv. Gianluca Brionne, deducendo l'illegittimità del provvedimento con riferimento alla possibilità di assicurare un profilo indennitario/risarcitorio. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sussiste un interesse legittimo alla decisione, relativo anche alle spese di mantenimento nell'istituto penitenziario. Il ricorrente è rimasto detenuto in carcere per il lungo periodo intercorso tra il deposito del ricorso e la sua decisione, ed il provvedimento richiesto avrebbe dimostrato la sussistenza dell'interesse legittimo vantato, in relazione al quale egli avrebbe potuto agire civilisticamente per far accertare un danno derivante dall'illegittimità del provvedimento impugnato davanti alla Corte di cassazione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la mancanza di un interesse concreto ed immediato all'ottenimento di una decisione sulla concedibilità o meno della detenzione domiciliare, essendo stato il ricorrente scarcerato già antecedentemente al deposito della motivazione della decisione della corte di cassazione, per effetto della concessione della grazia presidenziale, con conseguente estinzione della pena. L'interesse indicato dal ricorrente, a promuovere una eventuale azione civilistica per ottenere il recupero delle spese sostenute per il mantenimento in carcere nel periodo antecedente a tale scarcerazione, costituisce manifestamente un interesse solo eventuale, non concreto né immediato, in quanto presuppone l'esito a lui favorevole della decisione non assunta dal tribunale militare di sorveglianza, ed un esito favorevole di un giudizio civile la cui instaurazione è al momento futura ed eventuale: l'interesse prospettato per la presente impugnazione, pertanto, è del tutto privo di concretezza e di attualità, in quanto conseguente a decisioni favorevoli puramente ipotetiche.
Deve, pertanto, applicarsi il consolidato principio secondo cui «In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso» (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282542). Nessuno svantaggio immediato, concreto ed attuale può derivare dalla decisione qui impugnata, né un simile pregiudizio è stato addotto dal ricorrente, per cui la sua impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024