Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4889/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on home detention cumulation, ruling penalty execution blocks alternative measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4889/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied an absolute presumption against home detention for offenses under Art. 4-bis of the Penal Code, claiming only social danger matters. The court rejected this, citing established precedent that the cumulative nature of the sentence prevents isolating the non-obstructive portion for alternative execution while the obstructive penalty remains in force.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 3, legge 199/2010; Art. 4-bis Ord. pen.: The cumulative sentence formed by obstructive and non-obstructive offenses cannot be split to allow alternative execution for the non-obstructive portion while the obstructive penalty remains in execution.

Parole chiave

Generato dall'IA
home detention cumulation obstructive title penalty alternative execution measure inadmissible appeal social danger assessment capacità di subire la carcerazione prova del rischio persecuzione condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199
Art. 4-bis Ord. pen.
199/2010, essendo in espiazione anche un titolo ostativo ai sensi dell'art. 4-bis Ord.
Art. 136 Cost.
art. 1 legge n. 199/2010

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021
199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata» (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Generato dall'IA
Sentenza — n. 43714/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal against home detention denial citing specific danger of reoffending against family.
Ordinanza — n. 26752/2024 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against parole denial due to lack of merit review and procedural errors.
Sentenza — n. 30883/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation order due to residual social danger and prior criminal links.
Ordinanza — n. 8727/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for home detention due to lack of specific grounds and high social danger. The court ruled the appeal inadmissible because the sole ground raised was too vague to be examined on merits. The Tribunal of Surveillance had already found the prisoner socially dangerous based on recent cautionary measures, which the appellant failed to refute. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that vague arguments cannot bypass preliminary admissibility checks in Italian surveillance proceedings. This case highlights the strict requirement for specificity in appeals against detention measures. The court emphasized that even if the sentence is served, new risks can justify continued detention. The ruling ensures that procedural flaws prevent substantive review of potentially dangerous prisoners. Ultimately, the court prioritized procedural rigor over the appellant's claim of completed sentence execution.
Ordinanza — n. 34220/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal against parole denial due to discretionary sentencing power and social danger assessment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTINO FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 07/02/1998 avverso l'ordinanza del 25/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Paolo Piacentino, per mezzo del suo difensore avv. Salvatore Alagna, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 25 giugno 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo proposto avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva rigettato la sua richiesta di concessione della detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010, essendo in espiazione anche un titolo ostativo ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen., ritenendo che, pur applicando l'istituto dello scioglimento del cumulo, la pena irrogata per il titolo ostativo era ancora in esecuzione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale, di fatto, applicato una presunzione assoluta di non concedibilità della detenzione domiciliare ai condannati per un reato di cui all'art. 4-bis Ord. pen., mentre la preclusione assoluta per l'applicazione della misura deriva solo dalla valutazione della attuale pericolosità sociale del detenuto e quindi della inidoneità della misura alternativa a contenere tale pericolosità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché in contrasto con il principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata» (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Rv. 280977), stante la particolare natura della misura alternativa prevista dall'art. 1 legge n. 199/2010, a cui si accede non previo un apposito giudizio di appropriatezza e meritevolezza, ma a seguito del solo riscontro dei corrispondenti requisiti di legge, previa valutazione unitaria del rapporto esecutivo e conseguente impossibilità normativa di isolare una sanzione detentiva dalle altre ad essa cumulate; ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che, pur ritenendo applicabile lo scioglimento del cumulo per applicare la misura alternativa prevista dalla legge n. 199/2010, ha asserito non essere ancora espiata la pena irrogata per il reato ostativo, circostanza che impedisce radicalmente la concessione della misura stessa;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere e