Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4888/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of temporal proximity and distinct criminal intent indicators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4888/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the lower court's reasoning regarding the lack of criminal continuity was sufficient and logical. The appellant argued that crimes committed between 2006 and 2013 showed homogeneity and territorial unity, but the Court found the six-year gap and varying execution methods disproved a unified criminal plan. Consequently, the Court ruled that the lower judge did not violate the law by rejecting the request for joinder of offenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of criminal continuity requires concrete indicators of a unified criminal plan, including temporal and spatial proximity, which are insufficient if crimes are separated by years and committed in distinct locations without evidence of premeditation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity joinder of offenses temporal proximity unified criminal plan inadmissibility appeal criminal intent execution proceedings infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDIFICANTE SABINO nato a ACERRA il 29/07/1983 avverso l'ordinanza del 01/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sabino Edificante, per mezzo del suo difensore avv., Rocco Maria Spina, ha proposto ricorso controyordinanza emessa in data 7 sett_ter_nbre.,,,,IcUCL-Le pl;-10( 2024 con cui il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di furto e di truffa giudicati con sei diverse sentenze, ritenendo assenti gli indici sintomatici di una programmazione unitaria originaria, stante la forte distanza temporale, essendo stati i vari delitti commessi tra il 2006 e il 2013 e ad una distanza media di oltre un anno l'uno dall'altro, in località disparate e con modalità esecutive diverse, e non avendo lo stesso istante indicato alcun altro indice sintomatico della asserita unicità di disegno criminoso, distinta dalla mera inclinazione a delinquere e dalla scelta di una vita delinquenziale; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante la evidente omogeneità dei delitti, la loro continuità temporale, in quanto commessi tutti tra il 2006 e il 2013, la identità del contesto territoriale, in quanto commessi nel Nord Italia, ed essendo tali indici sintomatici rilevabili, in particolare in relazione alle condotte di truffa commesse tra il 16/12/2011 e il 19/04/2013; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché l'ordinanza impugnata ha ampiamente motivato l'insussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati, benché sostanzialmente omogenei, risultino distanti nel tempo oltre sei anni tra il primo e l'ultimo e sempre alcuni mesi l'uno dall'altro, tanto da rendere incredibile che, nel compiere il primo delitto, il ricorrente avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva commissione di altri reati analoghi, ma da compiere a distanza di anni o comunque, con riferimento agli ultimi episodi di truffa, a distanza di cinque mesi tra il primo e il secondo episodio, e di ulteriori otto mesi tra il secondo e il terzo, agendo in località distanti tra loro; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, non si confronta con l'ordinanza quanto alla rilevanza della forte distanza temporale e territoriale dei vari reati, opponendovi una non condivisibile affermazione di contiguità basata solo sulla ripetizione delle condotte e sulla loro localizzazione nelle regioni del Nord Italia, e chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell'esecuzione con una motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, che soddisfa il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464) e si conforma ai principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il