Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4884/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for minor breach of curfew, citing lack of procedural vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4884/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately justify rejecting a request for acquittal under Article 131-bis of the Penal Code due to the minor nature of the offense. The court rejected this claim, noting that the original judgment provided complete and logical reasoning based on established criteria regarding the gravity of the conduct and social danger, which the appellate court had thoroughly evaluated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of factual gravity or offensiveness for that of the trial court unless a manifest illogicality or contradiction in the reasoning is demonstrated.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal Article 606 procedural code Article 131-bis penal code manifest illogicality substitution of assessment court costs fine curfew violation momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
159/2011, respingendo la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 99 cod. pen.
Art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011
Sentenza 13 giugno 2000 n. 186 Corte costituzionale
art. 131-bis cod. pen
159/2011, respingendo la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALENA RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/03/1993 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Raffaele Palena, per mezzo del suo difensore avv. Ettore Censano, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt.99 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, respingendo la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto, e ritenendo sussistente una pericolosità sociale che legittima l'applicazione della recidiva; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. senza una adeguata motivazione circa la gravità del fatto e la sua offensività in concreto, avendo egli ritardato il rientro in casa di soli venti minuti, valorizzando i suoi precedenti penali, non ostativi all'applicazione dell'istituto stesso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza, avendo la sentenza impugnata motivato in modo completo, non manifestamente illogico e non contraddittorio, il diniego dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sulla base dei criteri stabiliti dalla norma stessa, quali la gravità e pericolosità della condotta tenuta, essendo il ricorrente rientrato in casa solo dopo l'accesso dei militari, ed avendo egli violato un misura di prevenzione applicatagli a causa dei suoi precedenti penali, e che era stata aggravata perché egli aveva continuato a delinquere; ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione della gravità del reato commesso, già valutata dai giudici in modo approfondito e logico, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere este