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Ordinanza — n. 4881/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as a claim, directing review to the supervision tribunal under Law 199/2010.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4881/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Andrea Ferrari's cassation appeal regarding his request for home detention, ruling it must be treated as a claim. Ferrari argued the supervision judge failed to evaluate his rehabilitative progress and omitted a required report from the prison. The court held that such decisions are exclusively reviewable by the supervision tribunal, not directly by the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 5, Law 199/2010; Art. 69-bis, Ord. pen.: Decisions on home detention execution are reviewable only as claims before the supervision tribunal, not directly by the Supreme Court.

Parole chiave

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home detention execution supervision tribunal jurisdiction cassation admissibility rehabilitative progress evaluation Law 199/2010 restrizione di libertà capacità di subire la carcerazione carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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Law n. 199/2010
Ord. pen. art. 69-bis
1, comma 5, della legge citata, provvede ai sensi dell'art. 69-bis Ord.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 19307 del 09/06/2020
354, e pertanto non è immediatamente ricorribile per cassazione» (Sez. 1, n. 19307 del 09/06/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI ANDREA nato a ROMA il 10/06/1969 avverso l'ordinanza del 13/09/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; /vua-

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 13 settembre 2024 il magistrato di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta, presentata da Andrea Ferrari, di concessione della detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010, già respinta con due precedenti provvedimenti, ritenendo sussistente la condizione ostativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 199/2010, per l'indole trasgressiva dell'istante, rilevata in occasione delle precedenti ordinanze di rigetto, ed essendo sopraggiunto un nuovo cumulo a seguito del passaggio in giudicato di una ulteriore condotta di cessione di sostanza stupefacente.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Andrea Ferrari, per mezzo del suo difensore avv. Marilena Cardone, deducendo il vizio di motivazione, in quanto l'ordinanza non contiene una valutazione autonoma del percorso rieducativo già svolto, dimostrato dalla buona condotta carceraria e dall'assenza di commissione di nuovi reati, e il magistrato non ha neppure richiesto al carcere una relazione di sintesi, così omettendo di acquisire gli elementi necessari per valutare l'avvio del percorso di revisione critica.

3. Il ricorso deve essere qualificato come reclamo. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa in tema di eseguibilità della pena nella forma della detenzione domiciliare prevista dalla legge n. 199/2010, che attribuisce la competenza per la decisione al magistrato di sorveglianza il quale, secondo la previsione dell'art. 1, comma 5, della legge citata, provvede ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen. Il richiamo a detta norma impone di applicare l'intera procedura in essa stabilita, compresa, quindi, la reclamabilità del provvedimento così emesso davanti al tribunale di sorveglianza, come stabilito dall'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.

Questa Corte ha affermato, infatti, che «La decisione sulla richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio è reclamabile dinanzi al tribunale di sorveglianza, giusta il richiamo operato dall'art. 1, comma 5, della legge 26 novembre 2010, n. 199, all'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e pertanto non è immediatamente ricorribile per cassazione» (Sez. 1, n. 19307 del 09/06/2020, Rv. 279317). Tale principio è condivisibile, in quanto conforme alla lettera della legge, e deve essere applicato anche nel presente caso, essendo giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato di una fase rivalutativa del provvedimento da parte di un giudice di merito il quale, diversamente dal giudice 2 rj4- di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase del reclamo proprio per la sua peculiarità.

3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., per il quale è competente il tribunale di sorveglianza di Roma, al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consi