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Ordinanza — n. 4877/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to engage a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4877/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without a qualified defense attorney. Although the petitioner attempted to authenticate his signature through a lawyer, the law requires the attorney to assume full ownership of the appeal document. Consequently, the Court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the petitioner to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 571 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a qualified defense attorney who assumes full ownership of the act; personal filing or mere signature authentication by a lawyer without assuming the act renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal standing defense attorney requirement procedural defect inadmissibility personal filing prohibition legal costs and fine facoltà di astenersi dal testimoniare deposizione inattendibile procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n.
Art. 571 cod. proc. pen.
Law n. 103/2017
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/09/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORETTI ANDREA nato a SANTA MARIA NUOVA il 10/04/1963 avverso l'ordinanza del 19/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAvlate-awige-~~i7 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 19 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibili le istanze presentate da Andrea Fioretti per la concessione di misure alternative alla detenzione.

2. Avverso l'ordinanza il detenuto Andrea Fioretti ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente ed apparentemente sottoscritta da un difensore solo al fine di autenticare la firma del ricorrente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103/2017. Il testo della norma è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

Questa Corte ha anche precisato che la norma impone che il difensore si assuma la titolarità dell'atto di impugnazione, essendo irrilevante la sua sottoscrizione del ricorso predisposto dal ricorrente solo a titolo di autenticazione della firma di questi, o a titolo di accettazione del mandato difensivo o della delega al deposito dell'atto (Sez. 3, n. 11126 del 25/091/2021, Rv. 281475) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensorr DEPOSITATA, Il President