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Ordinanza — n. 4876/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and generic repetition of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4876/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical regarding the classification of theft and the application of recidivism, claiming good faith in using company assets. The court rejected these claims as generic repetitions of appeal arguments without addressing the specific factual findings or demonstrating a clear logical flaw in the trial court's evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; The Court of Cassation cannot substitute its own factual assessment for that of the court of first instance unless a specific ground for inadmissibility under Article 606 of the Code of Criminal Procedure is manifestly present.

Parole chiave

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inadmissibility manifest unfoundedness generic appeal recidivism theft classification Cassation review court costs aiuti a carattere sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 99 cod. pen.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 56-610 cod. pen.
Art. 611 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 Corte costituzionale
artt. 99 cod. pen
Giuseppe Mercurio, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 99 cod. pen., 81, comma 2, cod.
art. 393 cod. pen
159/2011, in particolare confermando la qualificazione giuridica del delitto di furto, l'applicazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio; rilevato che il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione in merito alla omessa derubricazione del delitto di furto in quello di cui all'art. 393 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556
207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUGATTI VITTORIO nato a BRESCIA il 24/09/1975 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; à

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vittorio Bugatti, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Mercurio, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 99 cod. pen., 81, comma 2, cod. pen., 56-610 e 611 cod. pen., 624 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, in particolare confermando la qualificazione giuridica del delitto di furto, l'applicazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio; rilevato che il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione in merito alla omessa derubricazione del delitto di furto in quello di cui all'art. 393 cod. pen. in quanto egli, pur vantando dei crediti verso i singoli soci, ha ritenuto in buona fede di potersi soddisfare con i beni della società perché i soci stessi li usavano come cose personali, e deduce l'illogicità della motivazione in merito alla omessa disapplicazione della recidiva, asserendo di non avere una personalità delinquenziale, non avendo commesso reati contro la vita o contro il patrimonio, ma al massimo di manifestare insofferenza al rispetto delle regole; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati con motivazione congrua e non illogica, soprattutto respingendo la tesi difensiva in merito alla derubricazione del reato di furto affermando che non è sostenibile un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non avendo il ricorrente mai quantificato le sue pretese economiche ed avendo sottratto, in ogni caso, beni dal valore molto superiore a quello ipotizzabile per esse, e ribadendo la sussistenza della recidiva proprio per la marcata insofferenza del ricorrente al rispetto delle regole, dimostrata con la commissione degli altri reati contestatigli; ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove già valutate dai giudici in modo approfondito e logico, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere