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Ordinanza — n. 4874/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for employing foreign workers on tourist visas due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored relevant testimonies and failed to apply statutory leniency, but the Court ruled that the appeal merely repeated arguments already rejected by the appellate court without addressing the specific reasoning. The Court emphasized that it cannot substitute its own factual evaluation for the lower court's unless a specific procedural defect exists, finding the original judgment sufficiently motivated and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of facts or evidence for that of the court of first instance unless a specific procedural defect under Art. 606 c.p.p. is present, and must reject appeals that merely request a different assessment of proven facts without citing a manifest illogicality or contradiction in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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procedural inadmissibility Court of Cassation substitution of evaluation foreign workers employment tourist visa violations statutory leniency denial penal sentencing discretion deposizioni attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
284556); ritenuto il ricorso manifestamente infondato quanto agli altri motivi, dal momento che l'esclusione dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
Art. 132 c.p.
art. 131-bis cod. pen
284556); ritenuto il ricorso manifestamente infondato quanto agli altri motivi, dal momento che l'esclusione dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNUCCINI FABIO nato a CHIUSI il 20/06/1957 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Fabio Vannuccini, per mezzo del suo difensore avv. Giovanni Cantelli, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 12 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 165.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 22, commi 12 e 12- bis, d.lgs. n. 286/1998 accertati il 06/08/2016 e il 22/02/2017, per avere impiegato numerose lavoratrici straniere munite solo di permesso di soggiorno per motivi turistici; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito alla sussistenza del reato, per travisamento della prova e assenza di motivazione, avendo la Corte valorizzato solo le testimonianze del mar.

Dianda.e del comm. Schiavetta, molto generiche, e una parte di quella della ispettrice del lavoro Livi, trascurando però la sua mancanza di ricordo dell'avere interrogato le lavoratrici, mentre delle ragazze ascoltate, tali Gabriela Gisca e Marina Siroktina, non ha valorizzato le affermazioni rilevanti in chiave difensiva; rilevato che il ricorrente deduce altresì la nullità della sentenza per l'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e per la carenza della motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, quanto ai motivi di merito, perché ripete i motivi di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione sufficiente e non illogica, legittimamente valorizzando gli elementi probatori che sostengono l'accusa e valutandoli sufficienti per la condanna, in particolare perché costituiti dall'osservazione diretta di due ufficiali di polizia giudiziaria quanto al comportamento delle ragazze, palesemente intente ad accompagnare i clienti e non a comportarsi come avventrici, mentre è evidentemente irrilevante il mancato rinvenimento di contratti di lavoro, stante la illiceità della loro assunzione; ritenuto, altresì, che tale motivo di ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna manifesta illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione del significato e della rilevanza delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto il ricorso manifestamente infondato quanto agli altri motivi, dal momento che l'esclusione dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata motivata, in modo non illogico, con la valutazione di non particolare tenuità del fatto, in quanto ripetuto in due diversi locali; il diniego delle attenuanti generiche è stato ampiamente motivato con riferimento alla condotta non collaborativa dell'imputato, ai suoi precedenti penali e all'assenza di elementi valutabili positivamente; l'omesso contenimento della pena nei minimi edittali, pur essendo stata irrogata una pena prossima ad essi e ben inferiore alla media edittale, è stato implicitamente motivato con il ripetuto richiamo alla gravità dei fatti e alla personalità negativa dell'imputato, conformandosi ai principi di questa Corte secondo cui «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de