Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded arguments regarding knife carrying justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued the lower court failed to evaluate his claim that carrying a wrapped knife was necessary for survival given his lack of a fixed residence. The court rejected this, citing established jurisprudence that homelessness alone does not justify indiscriminate carrying and that the weapon's wrapping was irrelevant to its potential for harm.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 337 c.p.; Art. 4 L. 110/1975: The mere lack of a fixed residence does not constitute a valid justification for carrying a knife, and the justification must be immediate and verifiable by authorities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEZZI HELMUT nato a TRENTO il 11/05/1972 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Helmut Ghezzi, per mezzo del suo difensore avv. Giuliano Valer, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 08 maggio 2024 con cui la Corte di appello di Trento, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 341- bis cod. pen., 337 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975 commessi in data 04/04/2020, ritenendo in particolare sussistente, per quanto qui rileva, il reato di pori) abusivo di un coltello, avendo l'imputato cercato di occultarlo e fornito, per il suo porto, una giustificazione assertiva, senza dimostrare alcuna necessità lavorativa; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito alla condanna per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, non avendo la Corte di appello valutato che il coltello era da lui portato per esigenze di vita, essendo egli privo di una fissa dimora, e che si trattava di un'arma priva di pericolosità, in quanto incartata e incellofanata, ed avendo omesso di verificare la fondatezza della giustificazione del porto da lui asserita, nonché omesso di valutare l'insussistenza del reato per l'assenza di pericolosità dell'arma stessa, in quanto il fatto di essere incartato dimostrava la volontà di non utilizzarlo; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, soprattutto rilevando che l'imputato non ha addotto, per il porto del coltello, una giustificazione riscontrabile, in particolare lo svolgimento di un'attività lavorativa, e che il fatto di essere la lama dell'arma coperta da un nastro di carta era irrilevante, essendo evidente la sua facile utilizzabilità per ledere persone; ritenuto che i motivi di ricorso contrastino con i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera qualità di soggetto privo di una fissa dimora non costituisce, in sé, un motivo giustificato, perché «... l'indisponibilità di un'abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083), e secondo cui la giustificazione del porto deve essere espressa immediatamente, così da consentire una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187); ritenuto, conclusivamente, che non sussista alcuno dei vizi motivazionali dedotti dal ricorrente, e che l'impugnazione sia manifestamente infondata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consiglie