Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and generic repetition of second-instance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Sbordone's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Sbordone argued that the appellate court erred by relying solely on his failure to answer the doorbell to prove absence from home, ignoring his brother's testimony about his drug-induced drowsiness, and by applying recidivism without sufficient justification. The court rejected these claims as generic repetitions of second-instance arguments lacking specific grounds for illegality or logical contradiction, emphasizing that the supreme court cannot substitute its own factual evaluation for that of the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of facts or gravity for that of the court of merit unless a specific defect under Article 606 of the Code of Criminal Procedure is present, and appeals must be specific rather than generic repetitions of lower court arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBORDONE GIOVANNI nato a BAGNARA CALABRA il 24/01/1963 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giovanni Sbordone, per mezzo del suo difensore avv. Consolato Caroleo, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 11 luglio 2024 con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 81, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso nelle date 28/07/2013 e 30/07/2013; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte dedotto la sua assenza da casa solo dalla sua mancata risposta al citofono, senza accogliere la richiesta di assumere quale teste suo fratello, il quale avrebbe potuto confermare che egli soffriva di una forte sonnolenzai a causa della terapia farmacologica che assumeva, e per avere applicato l'aggravante della recidiva e negato le attenuanti generiche senza un'adeguata motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto respingendo la tesi difensiva della mancata risposta dovuta alla forte sonnolenza indotta dai farmaci perché ‘ in altre occasioni )egli aveva risposto prontamente al controllo, e motivando in modo adeguato la non concedibilità delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi valutabili positivamente, che non vengono indicati neppure nel ricorso, e per la maggiore pericolosità sociale deducibile dai precedenti penali dell'imputato, anche recenti e specifici, che giustificano l'applicazione della recidiva; ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove già valutate dai giudici in modo approfondito e logico, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere e