Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4868/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to untimely filing exceeding statutory fifteen-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Santo Barracato inadmissible because it was filed late. Barracato challenged an appellate order rejecting his request to revoke a final judgment, arguing the decision was erroneous. The court ruled the appeal was untimely as it was submitted in September, well after the fifteen-day deadline established by the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory time limit is inadmissible as a matter of law, regardless of the merits of the underlying complaint.

Parole chiave

Generato dall'IA
untimely appeal statutory deadline inadmissible filing Code of Criminal Procedure time bar istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., applicabile in virtù del richiamo espresso dall'art.
Art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
pen., applicabile in virtù del richiamo espresso dall'art. 666, comma 6, cod.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
sono stabiliti a termine di decadenza, per cui l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
art. 585 cod. proc. pen
I termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA dt sul ricorso proposto da: BARRACATO SANTO nato a LERCARA FRIDDI il 03/08/1945 avverso l'ordinanza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO6elt-g-~gerege-P1344 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; i

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 09 luglio 2024 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da Santo Barracato per la revoca della sentenza emessa dalla medesima Corte di appello in data 20 febbraio 2019 e divenuta definitiva in data 14 ottobre 2020, escludendo che con essa fosse stato giudicato il medesimo fatto già giudicato con una precedente sentenza.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Santo Barracato, a mezzo del difensore avv. Giancarlo Barracato, deducendo l'erroneità della decisione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività. L'ordinanza impugnata, emessa il 09 luglio 2024, risulta essere stata notificata sia al ricorrente, sia al suo difensore, in data 10 luglio 2024. Il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., applicabile in virtù del richiamo espresso dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento: nel presente caso, pertanto, esso è decorso interamente alla data del 26 luglio 2024, prima dell'inizio della sospensione dei termini per il periodo feriale, operante solo dal 01 al 31 agosto 2024. L'impugnazione, invece, risulta presentata solo in data 16 settembre 2024. I termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen. sono stabiliti a termine di decadenza, per cui l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore - DEPOSITATA Il Presidente Paola Masi CANC Barbara Calaselice