Cassation court dismisses appeal for illegal gun possession due to manifestly unfounded and generic lack of motivation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded and generic reasons, rejecting the claim that the lower court failed to assess the evidence regarding the defendant's responsibility. The appellant argued that the court did not verify if the seized firearms matched previously possessed weapons or consider alternative explanations involving other subjects. The court ruled that the cassation judge cannot substitute its own factual evaluation for the trial court's unless a specific procedural violation exists, which was not demonstrated here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; The court of cassation may only verify the existence of specific procedural vices and cannot substitute its own evaluation of facts or evidence for that of the court of merit unless such evaluation is vitiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPATO ENRICO nato a SALERNO il 26/06/1985 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Enrico Principato, per mezzo del suo difensore avv. Pierluigi Spadafora, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in data antecedente e prossima al 21/01/2018, per avere ricettato sette fucili di provenienza illecita; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito alla propria responsabilità, essendogli stata attribuita la disponibilità dei fucili solo per avere egli acquistato un tubo in plastica simile a quello in cui le armi erano custodite, ma senza accertare se si trattava delle stesse armi per la cui detenzione e porto era stato già condannato, e senza valutare che, essendo stati trovati altri due nascondigli analoghi, quei fucili potevano appartenere ad altri soggetti, in particolare cacciatori di frodo, vista anche la distanza temporale dall'accertamento della detenzione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto esaminando unitariamente tutti gli elementi indiziari, e traendo da tale valutazione unitaria la prova della responsabilità del ricorrente quale unica ricostruzione plausibile, esplicitamente respingendo l'ipotesi alternativa suggerita dalla difesa, perché del tutto priva di riscontri; ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa il significato e la rilevanza di alcuni dei vari indizi esaminati dai giudici, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);ritenuto, conclusivamente, che non sussista alcuno dei vizi motivazionali dedotti dal ricorrente, e che l'impugnazione sia, in relazione ad ogni motivo, inammissibile o manifestamente infondata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere