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Ordinanza — n. 4866/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4866/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4866/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELOTTI SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 05/12/1954 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Salvatore Velotti, per mezzo del suo difensore avv. Nicola Trisciuoglio, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data 12 giugno 2024 ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione commessi il 16/03/2012 e il 30/04/2013, giudicati con due diverse , sentenze, stante la mancanza di una reale contiguità temporale ed essendo diverse anche le modalità esecutive, nonostante l'omogeneità dei titoli di reato, ed infine mancando elementi che dimostrino l'esistenza di un preciso disegno criminoso unitario, diverso dalla mera scelta di vivere commettendo reati; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, avendo il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante la evidente omogeneità delle condotte, consistite entrambe nella ricettazione e successiva spendita di assegni di provenienza furtiva, gnon rilevante distanza temporale, e nonostante che appaia credibile una P27 programmazione unitaria di entrambi i reati, in quanto dimostrativi di un atteggiamento consuetudinario ed abituale; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché l'ordinanza impugnata ha ampiamente motivato l'insussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati, benché omogenei, risultino distanti nel tempo, tanto da rendere incredibile che, nel ricettare il primo assegno, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva condotta di reato, commessa ad oltre un anno di distanza, trattandosi anche di condotte spesso dettate da circostanze occasionali e imprevedibili, e mancando, comunque, elementi dimostrativi della invocata unicità di disegno criminoso, non indicati neppure nel ricorso; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell'esecuzione con una motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, così soddisfacendo il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464), avendo lo stesso ricorrente attribuito le sue condotte ad un comportamento consuetudinario ed abituale, e quindi ad uno stile di vita e non ad una specifica programmazione di quei reati;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4866/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nicola Trisciuoglio, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data 12 giugno 2024 ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione commessi il 16/03/2012 e il 30/04/2013, giudicati con due diverse , sentenze, stante la mancanza di una reale contiguità temporale ed essendo diverse anche le modalità esecutive, nonostante l'omogeneità dei titoli di reato, ed infine mancando elementi che dimostrino l'esistenza di un preciso disegno criminoso unitario, diverso dalla mera scelta di vivere commettendo reati; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, avendo il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante la evidente omogeneità delle condotte, consistite entrambe nella ricettazione e successiva spendita di assegni di provenienza furtiva, gnon rilevante distanza temporale, e nonostante che appaia credibile una P27 programmazione unitaria di entrambi i reati, in quanto dimostrativi di un atteggiamento consuetudinario ed abituale; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché l'ordinanza impugnata ha ampiamente motivato l'insussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati, benché omogenei, risultino distanti nel tempo, tanto da rendere incredibile che, nel ricettare il primo assegno, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva condotta di reato, commessa ad oltre un anno di distanza, trattandosi anche di condotte spesso dettate da circostanze occasionali e imprevedibili, e mancando, comunque, elementi dimostrativi della invocata unicità di disegno criminoso, non indicati neppure nel ricorso; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell'esecuzione con una motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, così soddisfacendo il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464), avendo lo stesso ricorrente attribuito le sue condotte ad un comportamento consuetudinario ed abituale, e quindi ad uno stile di vita e non ad una specifica programmazione di quei reati;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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favoreggiamento reiterazione di reati penali furti connessi reato continuato correità altri capi d'accusa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELOTTI SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 05/12/1954 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Velotti, per mezzo del suo difensore avv. Nicola Trisciuoglio, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data 12 giugno 2024 ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione commessi il 16/03/2012 e il 30/04/2013, giudicati con due diverse , sentenze, stante la mancanza di una reale contiguità temporale ed essendo diverse anche le modalità esecutive, nonostante l'omogeneità dei titoli di reato, ed infine mancando elementi che dimostrino l'esistenza di un preciso disegno criminoso unitario, diverso dalla mera scelta di vivere commettendo reati; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, avendo il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante la evidente omogeneità delle condotte, consistite entrambe nella ricettazione e successiva spendita di assegni di provenienza furtiva, gnon rilevante distanza temporale, e nonostante che appaia credibile una P27 programmazione unitaria di entrambi i reati, in quanto dimostrativi di un atteggiamento consuetudinario ed abituale; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché l'ordinanza impugnata ha ampiamente motivato l'insussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati, benché omogenei, risultino distanti nel tempo, tanto da rendere incredibile che, nel ricettare il primo assegno, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva condotta di reato, commessa ad oltre un anno di distanza, trattandosi anche di condotte spesso dettate da circostanze occasionali e imprevedibili, e mancando, comunque, elementi dimostrativi della invocata unicità di disegno criminoso, non indicati neppure nel ricorso; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell'esecuzione con una motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, così soddisfacendo il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464), avendo lo stesso ricorrente attribuito le sue condotte ad un comportamento consuetudinario ed abituale, e quindi ad uno stile di vita e non ad una specifica programmazione di quei reati;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estens