Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4862/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of legal standing from unrepresented prisoner filing personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner filed the request personally without legal counsel. The lower court had rejected his request for sentence execution deferral, and the appellant argued for personal submission. The court ruled that post-2017 procedural reforms require all cassation appeals to be signed by registered defense attorneys, rendering a personal filing invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 571 cod. proc. pen.: A cassation appeal cannot be filed personally by the party but must be signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal legal standing unrepresented party procedural reform defense attorney requirement diritto di ottenere una decisione domanda d'asilo di rom difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n.
Art. 571 cod. proc. pen.
Law n. 103/2017
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA (24-j3 ) sul ricorso proposto da: V GENTILE ROCCO nato a BRINDISI il 27/12/1962 avverso l'ordinanza del 10/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdate-a3A4se-aile-pagt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 10 luglio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto l'istanza presentata da Rocco Gentile per la concessione del differimento dell'esecuzione della pena.

2. Avverso l'ordinanza il detenuto Rocco Gentile ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta e depositata personalmente all'Ufficio matricola della Casa di reclusione di Massa.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103/2017. Il testo della norma è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres