Recourse dismissed for inadmissibility due to lack of residence, employment proof, and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the recourse inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The applicant argued that the surveillance tribunal's decision was illogical because he had previously indicated a residence in Turin and provided employment documents, claiming he was only occasionally in Germany. The court rejected this, noting the applicant confirmed living as a guest in Turin while the police confirmed he could not be located there, and emphasized that mere assertions of employment without documentary proof failed to meet the principle of self-sufficiency required for alternative measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.; Art. 17 ust. 3 k.r.s.: The application for alternative measures is inadmissible when the applicant fails to demonstrate a fixed residence and actual employment, and when the court's negative assessment of these conditions is logically supported by the facts presented by the applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEGA MARIUS FLORIN nato il 19/08/1995 avverso il decreto del 23/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Marius Florin Cega, per mezzo del suo difensore avv. Yuri Marcello Domenico Marchis, ha proposto ricorso contro il decreto emesso in data 23 luglio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere, non avendo l'istante indicato una effettiva residenza e una possibilità lavorativa, risultando che egli si trova attualmente in Germania, ad un domicilio ignoto, ed essendo perciò impossibile valutare le prospettive di rieducazione e prevenzione; rilevato che il ricorrente deduce la carenza e l'illogicità della motivazione del decreto impugnato perché egli, nell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, aveva indicato un domicilio in Torino e prodotto documentazione lavorativa, e solo occasionalmente si trovava in Germania quando è stato contattato telefonicamente dalla Polizia di Stato, risultando pertanto, in quella occasione, facilmente reperibile; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con il decreto, che ha valutato in termini negativi la mancanza di una residenza in Italia, che il ricorso conferma, riferendo il ricorrente di vivere a Torino solamente quale ospite di un connazionale, ed ha logicamente tenuto conto della nota della Polizia di Stato, circa il mancato rintraccio dell'istante in Italia, trovandosi egli in Germania, circostanze anch'esse non negate dal ricorrente; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché non rispetta il principio dell'autosufficienza quanto all'asserito svolgimento di un'attività lavorativa, dal momento che tale svolgimento viene solo affermato ma non dimostrato con il deposito della necessaria documentazione, essendo stata depositata solo una generica disponibilità all'assunzione da parte di una ditta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcun vizio motivazionale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202