Cassation Court dismisses appeal against second-instance conviction for theft and fraud due to lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on previous absolution, lack of reasoning on sentencing factors, and constitutional violations regarding self-incrimination. The court rejected these claims, noting the appellant had withdrawn specific grounds, the lower court provided sufficient reasoning for the conviction's severity, and the new constitutional argument was unrelated to the existing appeal and factually unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible if grounds are withdrawn, insufficiently motivated, or if new arguments are unrelated to the original appeal and manifestly unfounded based on established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLADINO PASQUALE nato a FOGGIA il 20/05/1975 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pasquale Palladino, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Casale, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 10 gennaio 2024 con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma 2, cod. pen., e 496 cod. pen. commesso in data 27/07/2014; rilevato che il ricorrente deduce, con otto motivi, l'assenza di motivazione in merito alla condotta materiale del reato; la violazione del divieto di bis in idem con riferimento al reato contestato al capo a), per il quale egli era stato assolto; l'assenza o contraddittorietà della motivazione in merito all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; la violazione dell'art. 61, comma 2, cod. pen.; la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; la mancanza di motivazione sull'applicazione della recidiva; la mancanza di motivazione sulla misura dell'aumento per tale aggravante; la mancanza di motivazione in tema di prescrizione; rilevato che, con memoria depositata in data 28/11/2024, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare espressamente al primo, al secondo e al quarto motivo di ricorso, ed ha proposto un motivo nuovo, cioè la violazione degli artt. 24 Cost. e 51 cod. pen. alla luce della sentenza n. 111/2023 Cost. che ha dichiarato la parziale incostituzionalità degli artt. 495 cod. pen. e 64, comma 3, cod. proc. pen., in quanto anche nel caso del ricorrente il dichiarare le proprie esatte generalità avrebbe costituito una autoincriminazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, quanto ai motivi primo, secondo e quarto, per l'intervenuta rinuncia ad essi, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche con riferimento agli altri motivi, in quanto: la concedibilità del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto è stata negata con motivazione sufficiente, per la gravità del fatto, in quanto commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione e che ne stava violando le prescrizioni, e pericolosa in quanto recidiva, mentre nessun riferimento è stato fatto alla indole dei reati precedentemente commessi; il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato implicitamente, stante il riferimento alla gravità del fatto e alla non meritevolezza di benefici da parte dell'imputato, in quanto gravato da numerosi precedenti; analogamente, l'applicazione della recidiva reiterata è motivata in modo non contraddittorio, sulla base delle molte condanne precedenti che, secondo la sentenza impugnata, dimostrano, logicamente, una propensione dell'imputato a delinquere; l'aumento per la recidiva reiterata è stabilito in modo fisso dall'art. 99, comma 4, cod. pen., per cui la mancanza di motivazione in merito all'aumento applicato in tale misura è del tutto irrilevante, non derivando da una valutazione discrezionale del decidente; la richiesta di dichiarare la prescrizione del reato è manifestamente infondata, non essendo ancora decorso il termine massimo previsto dagli artt.157 e 161 cod. pen. che, trattandosi di un imputato recidivo reiterato, è pari a quindici anni; ritenuto che anche il motivo nuovo, proposto con la memoria depositata in data 28/11/2024, sia inammissibile, in primo luogo perché del tutto scollegato dai motivi precedentemente proposti, in violazione del principio giurisprudenziale secondo cui «Gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione» (Sez. 2, n.36118 del 26/06/2019, Rv. 277076), e in secondo luogo perché manifestamente infondato, dal momento che la sentenza n. 111/2023 Cost. collega la declaratoria di parziale incostituzionalità all'interrogatorio formale e non, come nel caso qui contestato, alla risposta fornita alla polizia giudiziaria durante un normale controllo, in assenza della esistenza di indizi di commissione di un reato, non derivando dalla risposta corretta circa le proprie generalità alcuna autoincriminazione, avendo la polizia giudiziaria immediatamente accertato le vere generalità dell'imputato mediante la carta d'identità che egli aveva con sé (vedi Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep.2015, Rv. 262658 sulla rilevanza dell'assenza di altri mezzi di identificazione, oltre alle dichiarazioni dell'indagato); ritenuto, conclusivamente, che non sussista alcuno dei vizi motivazionali dedotti dal ricorrente e che l'impugnazione sia, in relazione ad ogni motivo, inammissibile o manifestamente infondata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic