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Ordinanza — n. 4858/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting a suspended sentence not requested by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4858/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentence of imprisonment without requesting the suspended sentence benefit. The applicant had previously agreed to a substituted penalty but later requested a suspended sentence without the prosecutor's consent. The Court ruled that since the benefit was not part of the initial agreement or explicitly requested by both parties, the judge was not obligated to grant it, and the appeal fell outside the limited grounds for cassation regarding unrequested measures.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: The principle of dispositiveness excludes the court from granting a suspended sentence if it was not included in the parties' agreement or explicitly requested by both sides.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility suspended sentence request principle of dispositiveness unrequested penalty measure prosecutor consent requirement pene condizionali soppressione delle prestazioni infortuni pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art.
Art. 444, cod. proc. pen.
103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Legge n. 103/2017
1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art.
Legge n. 689/1981
art. 437 cod. pen
pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha applicato a Mario Nistor la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 437 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4121 del 23/06/1998
Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto» (Sez. 5, n. 4121 del 23/06/1998, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NISTOR MARIO nato il 01/08/1976 avverso la sentenza del 05/06/2024 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 05 giugno 2024, secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha applicato a Mario Nistor la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 437 cod. pen. commesso tra gennaio e settembre 2022.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mario Nistor, per mezzo del proprio difensore avv. Marco Polita, articolando due motivi, con i quali deduce l'illegittimità della sentenza per non avere il giudice concesso la sospensione condizionale della pena, senza una motivazione e nonostante la valutazione della scarsa gravità del reato, pur in assenza di specifica richiesta delle parti.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

E' di tutta evidenza che il ricorrente chiede l'applicazione di un istituto non richiesto, cioè la concessione della sospensione condizionale benché non concordata dalle parti, come da lui stesso ammesso. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «Il presupposto pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, infatti, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice.

Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto» (Sez. 5, n. 4121 del 23/06/1998, Rv. 211506). Nel presente caso il ricorrente formulò una richiesta di applicazione di una pena sostituita ai sensi della legge n. 689/1981 senza chiederne la sospensione condizionale, e su tale proposta ottenne il consenso del pubblico ministero; solo in udienza depositò un'istanza ulteriore in cui sollecitava il giudice a concedere detto beneficio, ma senza modificare la richiesta originaria e, soprattutto, senza ottenere il consenso del pubblico ministero su tale, diversa proposta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere e