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Ordinanza — n. 4856/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming cassation court cannot re-evaluate facts or logical reasoning of lower court judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4856/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Antonio Fazio's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court violated procedural rules by re-evaluating facts. Fazio argued the appellate court improperly assessed the logical consistency of its fraud conviction reasoning, but the court affirmed that cassation courts cannot substitute their own evaluation for that of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and Fazio was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or the logical reasoning of the lower court's decision, as it is limited to checking for legal errors and procedural vices.

Parole chiave

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cassation jurisdiction limits re-evaluation of facts logical reasoning review procedural preclusion appeal inadmissibility circostanze attenuanti eccezioni difensive spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Lakani
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO ANTONIO nato a OLBIA il 10/09/1964 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fazio Antonio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di truffa contestato (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estenso