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Ordinanza — n. 4855/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as vague and fails to specifically address the lower court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4855/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Veruska Palmeri inadmissible due to a lack of specific argumentation regarding the lower court's findings. Palmeri argued that the appellate court erred in affirming her criminal liability for receiving money, but her complaint did not directly engage with the specific reasoning used by the court of appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was merely apparent and failed to meet the standard for a substantive critique, resulting in its rejection and an order for the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specifically address the reasoning of the lower court; a vague complaint that omits the typical function of an argumentative critique against the judgment is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague complaint lack of specificity c.p.p. procedural law argumentative critique criminal liability apparent grievance immissioni foniche

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERI VERUSKA nato a ROMA il 10/09/1989 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Palmeri Veruska; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di ricettazione contestato, non è consentito, perché aspecifico: invero, non si confronta con la trama motivazionale del provvedimento impugnato, che ha valorizzato la circostanza per cui l'assegno ricettato di cui al capo A) è stato comunque incassato sul conto corrente della odierna ricorrente (si veda, in particolare, pag. 3); che, dunque, la doglianza è soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente