Italian court dismisses appeal claiming missing trial summons as defendant was present and waived defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by De Michele Vania inadmissible due to the manifestly unfounded claim of omitted trial summons notifications. The defendant was present in both the first and second instance proceedings without raising any objections regarding service of documents. Consequently, the court ruled that any potential defects in notification were cured under Article 184 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 184 cod. proc. pen.; If a defendant is present in criminal proceedings and fails to object to defects in summons or citation, such defects are deemed cured and the appeal based on non-notification is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICHELE VANIA nato a ROMA il 02/07/1988 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di De Michele Vania; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del contestuale decreto di fissazione dell'udienza preliminare,4i decreto che dispone il giudizio, nonché decreto di citazione in appello, è manifestamente infondato, atteso che l'imputata risulta presente sia nel giudizio di primo grado, che in quello di appello e che in entrambi i giudizi nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che eventuali difetti di notificazioni, citazioni o avvisi risultano sanati ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente