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Ordinanza — n. 4852/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal liability and legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Qefalia Agim inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and challenged the legal qualification of his actions, but the court found these arguments outside the scope of cassation review. Consequently, the court ruled that the lower court correctly identified the criminal conduct and rejected the request for a new factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals challenging factual findings or legal qualification without specific grounds for error are inadmissible as they exceed the scope of the cassation review.

Parole chiave

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criminal liability legal qualification cassation review evidence re-evaluation inadmissible appeal recidivism court costs contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QEFALIA AGIM nato il 10/06/1980 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Qefalia Agim; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulle circostanze di fatto che consentono di ritenere la responsabilità dell'imputato per il riciclaggio della autovettura di cui al capo di imputazione e sulla mancanza di elementi di prova a sostegno dell'alternativa tesi difensiva); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censurano la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che impediscono di sussumere la condotta tenuta dal ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., avendo questi sostituito targhe e numero di telaio all'autovettura provento di furto per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita ed immetterla sul mercato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi