Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tola Graziano inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. The sole ground for appeal was deemed lacking specificity because it merely repeated factual grievances already rejected by the lower court with logical arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed to establish a new legal violation or error in reasoning required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by merely restating facts already decided without establishing a new legal violation or error in reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLA GRAZIANO nato a SASSARI il 03/12/1956 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tola Graziano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sui plurimi elementi da cui si è desunta la sussistenza del dolo del delitto contestato nonché sulle ragioni dell'inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dall'imputato e dal teste); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente