Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by John Balestra inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground cited was a lack of specificity, as the appellant merely repeated factual issues already decided by the lower court without new arguments. The court ruled that the appeal failed to establish a logical or legal correlation between the contested decision and the grounds for challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to demonstrate a correlation between the reasons for the decision and the grounds for the challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA JOHN nato il 27/06/1961 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Balestra John; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulle ragioni per cui è stata ritenuta inattendibile la versione dell'imputato e, quindi, provato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente