Italian Court dismisses appeal as vague, citing lack of specificity under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Caria Isal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised. The appellant argued for the exclusion of criminal responsibility based on the minor nature of the offense, but the court found these arguments merely repeated facts already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by merely restating facts already adjudicated without new legal arguments or logical correlation to the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIA ISAL nato a SASSARI il 14/12/1994 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Caria Isal; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni in punto di fatto già vagliate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte puntualmente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sugli elementi a sostegno della pronuncia di penale responsabilità nonché sui precedenti dell'imputato e sull'entità del pericolo cagionato, che escludono la particolare tenuità del fatto); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente