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Ordinanza — n. 4846/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Carta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground for appeal, alleging a violation of law regarding mitigating circumstances for minor receipt, was found to lack specificity by repeating issues already rejected by the lower court. The court ruled that without new, specific arguments distinct from the original decision, the appeal fails under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not correlate with the reasons given in the contested decision, as they merely reiterate previously rejected arguments without new legal or factual substance.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal correlation of grounds Code of Criminal Procedure mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende violazione della sfera privata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA ROBERTO nato a SASSARI il 24/11/1988 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carta Roberto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 6 sul valore del supporto materiale potenzialmente utilizzabile in modo seriale, sui prelievi concretamente effettuati con la carta e sulle componenti oggettive e soggettive del fatto che ne escludono la particolare tenuità); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente