Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks re-evaluation of facts outside legal review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground for appeal was the failure to add decisive evidence, aiming to re-evaluate factual findings already rejected in the appellate court. The court ruled this request was extraneous to the scope of legal review and lacked specific identification of procedural distortions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on the non-addition of decisive evidence is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of factual findings already established and rejected in the appellate judgment, as such matters fall outside the scope of the legal review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN CHEIKH JABRANNE (CUI: 04TD8AE) nato il 12/11/1989 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ben Cheikh Jabranne; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 sugli elementi di prova raccolti a conferma della disponibilità dell'appartamento da parte dell'imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione contestato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente