Cassation court dismisses appeal against second-instance court's refusal of non-prosecution and alternative sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Galeotti Mirko inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the lack of habitual conduct and the denial of a public utility work sentence were legally unfounded. Specifically, the court noted the appellant failed to prove the 'silent period' negated the habitual nature of his crimes and that the lower court correctly applied discretion based on his transgressive personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 I. n. 689/1981; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal against a second-instance decision refusing non-prosecution or alternative sentencing is inadmissible if the lower court's reasoning regarding habituality and re-education needs is logically sound and free from legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEOTTI MIRKO nato a FIRENZE il 24/08/1977 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Galeotti Mirko; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, è manifestamente infondato, poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza di uno dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sui reati della stessa indole commessi dall'imputato, che escludono la non abitualità della condotta contestata); che il ricorrente si limita ad invocare il "tempo silente" quale fattore ostativo al diniego dell'applicazione dell'istituto, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato in appello e dalla Corte invece ignorato, avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha motivato il diniego della richiesta di pena sostitutiva con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamati dall'art. 58 I. n. 689/1981 (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 ove si evidenzia che trattandosi di soggetto condannato per molteplici reati, già beneficiario della pena sostitutiva, avendo successivamente commesso altri reati della stessa indole, a dimostrazione di una personalità fortemente trasgressiva, la sostituzione della pena non sarebbe stata funzionale all'esigenza di rieducazione dello stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle