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Ordinanza — n. 4843/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic grounds fail to specify legal violations under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4843/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Mario De Luca's appeal inadmissible due to insufficient specificity in his grounds. Although the appellant alleged violations regarding criminal responsibility and sentencing, the court found the arguments generic and lacking the required elements under Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court refused to exercise its supervisory role, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal must specify the exact legal violations and factual errors; generic grounds that do not allow the reviewing judge to identify the specific reliefs are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code specificity requirement supervisory review court costs sentencing appeal attività lucrativa non dichiarata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MARIO nato a LECCE il 07/12/1976 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Luca Mario; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato sia in punto di responsabilità sia in punto di trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare, pag. 2), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente