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Ordinanza — n. 4842/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of appeal grounds and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4842/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had withdrawn the appeal grounds regarding the aggravating circumstance, which legally precludes raising new arguments on those points. The appellant also failed to provide specific new grounds for the second appeal reason, merely repeating previous complaints without addressing the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Withdrawal of appeal grounds renders cassation appeals concerning those grounds inadmissible, and appeals lacking specific new grounds are rejected.

Parole chiave

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withdrawal of appeal grounds inadmissible cassation appeal lack of specific grounds judicial acquiescence court costs and fine attenuazione della pena motivi di cassazione spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1 cod. pen.
Letto il ricorso di Cera Lucio Stefano; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERA LUCIO STEFANO nato a CASARANO il 12/02/1971 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cera Lucio Stefano; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è inammissibile, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, come nella specie, si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01); che in ogni caso il motivo è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed espressamente richiamati (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 7, in cui diffusamente la Corte territoriale dà conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente detta circostanza aggravante); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 7, dove sono stati valorizzati i plurimi e gravi precedenti penali da cui il Cera risulta gravato e le modalità allarmanti della condotta criminosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore