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Ordinanza — n. 4839/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism and leniency for insufficient evidence and legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4839/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Rosselli Antonino inadmissible, rejecting arguments regarding the imputation of criminal responsibility and the denial of leniency. The appellant sought a re-evaluation of facts already contested in the appellate court, which falls outside the scope of cassation review. The court ruled that the second ground was unfounded because the value of the stolen item precluded the special leniency for minor recidivism under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals against judgments on criminal responsibility or specific mitigating circumstances are inadmissible if they merely re-litigate facts already decided or misapply settled legal standards regarding the value of goods in recidivism cases.

Parole chiave

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criminal responsibility imputation recidivism leniency cassation inadmissibility value of stolen goods appellate review limits assegno bancario ristrettezza finanziaria ricompensa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLI ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 08/12/1994 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosselli Antonino; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulle circostanze di fatto che consentono di ritenere che l'assegno si trovasse nella disponibilità dell'imputato e sulla mancanza di elementi di prova a sostegno dell'alternativa tesi difensiva); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censurano la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte - puntualmente richiamato e applicato dai giudici di merito a pagine 3 e 4 - a mente del quale, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo - come nella specie, ove l'importo dell'assegno non poteva certamente considerarsi tenue - la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA .1 Il Presidente