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Ordinanza — n. 4838/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4838/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4838/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAFILE UMBERTO nato a CAMPI SALENTINA il 17/04/1948 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Scarafile Umberto; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente la violazione di legge in ordine alla ritenuta nullità della contestazione ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 con riferimento alla contestazione e pagg. 2 e 3 in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato); che, dunque, trattasi di motivi non consentiti, in quanto non specifici, ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4838/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 2 con riferimento alla contestazione e pagg. 2 e 3 in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato); che, dunque, trattasi di motivi non consentiti, in quanto non specifici, ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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protezione contro il rumore grado di sensibilità indennizzo per rumore aeroportuale prevenzione antisismica valore limite d'esposizione vibrazione meccanica
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAFILE UMBERTO nato a CAMPI SALENTINA il 17/04/1948 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scarafile Umberto; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente la violazione di legge in ordine alla ritenuta nullità della contestazione ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 con riferimento alla contestazione e pagg. 2 e 3 in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato); che, dunque, trattasi di motivi non consentiti, in quanto non specifici, ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente