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Ordinanza — n. 4837/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of agreement on settlement and flawed mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4837/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Belluoccio Gabriele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground regarding generic mitigating circumstances legally unfounded because it contradicted the explicit prohibition in Article 69 of the Penal Code. The second ground was rejected because the request for a settlement agreement was not accepted by the Public Prosecutor, rendering the proposal invalid without party consensus.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested issue lacks the necessary agreement between parties for a settlement, or if the alleged error in reasoning contradicts explicit statutory prohibitions on balancing mitigating factors against recidivism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility settlement agreement requirement mitigating circumstances recidivism Public Prosecutor agreement procedural costs award allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLUOCCIO GABRIELE nato a CERIGNOLA il 01/08/1988 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Belluoccio Gabriele; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, poiché l'invocato bilanciamento incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come correttamente evidenziato dalla Corte di merito a pag. 4; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta il difetto di motivazione in relazione all'omessa adesione alla richiesta di concordato in appello, è manifestamente infondato, trattandosi di una proposta non accolta dal procuratore generale e, pertanto, priva del necessario accordo fra le parti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente