Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient grounds regarding general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massaro Girolamo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize general mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that a judge need not consider every favorable element, only providing a sufficient reference to the decisive negative factors or the absence of positive ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the claim of insufficient motivation regarding general mitigating circumstances is unfounded, as the court of first instance need only provide a congruent reference to the decisive negative elements or the lack of positive ones.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO GIROLAMO nato a CANOSA DI PUGLIA il 21/05/1996 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massaro Girolamo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente